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    Pubblica amministrazione, il Garante della Privacy detta legge

    Di Redazione LineaEDP30/05/2014Lettura 2 Min
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    Pubblicato un documento che specifica come devono comportarsi i siti della pubblica amministrazione

    privacy

    I dati pubblicati dalla pubblica amministrazione devono essere esatti, aggiornati e contestualizzati. Prima di mettere online sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l’obbligo.

    Il Garante della Privacy ‘detta legge’, dunque. Letteralmente. L’Autorità ha infatti pubblicato un documento che specifica come devono comportarsi i siti della pubblica amministrazione: è sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche) possono essere diffusi solo se indispensabili.
    Per quanto riguarda gli open data, i documenti pubblicati online non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità. Si precisa che l’obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza online della Pa di pubblicare dati in “formato aperto” non significa che tali dati siano liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.

    Le informazioni devono rimanere online per cinque anni, anche se sono previste deroghe. L’obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato solo ai documenti tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l’obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (pubblicità legale sull’albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali e altro). Divieto totale di indicizzazione per dati sensibili e giudiziari.

    Se è possibile indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti, non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico.

    A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi. Esiste invece l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l’esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro).

    Garante della Privacy pubblica amministrazione
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